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Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data dell’11 maggio 1994, e che soddisfano i requisiti per l’ammissione al Piano Straordinario di Adeguamento previsto dal D.M. 16 marzo 2012, devono completare l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2026 (scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2024).
Per rispettare questa nuova proroga, è necessario presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 31 dicembre 2025, una SCIA parziale che attesti il rispetto di almeno otto prescrizioni delle regole tecniche vigenti (prima della proroga erano richieste sei prescrizioni).
Anche per i rifugi alpini, il termine per la presentazione delle istanze previste dal D.P.R. 151/2011 slitta al 31 dicembre 2025 (inizialmente previsto per il 31 dicembre 2023). Questo permette ai gestori di adeguarsi alle normative in maniera più graduale.
Le scuole di ogni ordine e grado avranno più tempo per adeguarsi alla normativa antincendio: la scadenza è stata rinviata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027. Questo rinvio offre agli istituti scolastici maggior margine per pianificare e completare i lavori necessari per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.
Le nuove scadenze permettono alle strutture interessate di pianificare gli interventi necessari con maggiore flessibilità, assicurando il rispetto delle norme di sicurezza antincendio senza impattare eccessivamente sulle attività operative. Tuttavia, è fondamentale non attendere l’ultimo momento per avviare le procedure di adeguamento, così da evitare ritardi e sanzioni.
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