Prevenzione Incendi a Milano
Il Geometra La Placa negli ultimi anni ha potenziato le proprie competenze tecniche nella Progettazione e Consulenza per le attività, ricadenti all’interno nel campo di applicazione del nuovo D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
La studio offre i seguenti servizi:
- Consulenza Antincendio per nuove attività e per le esistenti
- Progettazione antincendio per pareri di conformità, relazioni tecniche e elaborati grafici
- Calcolo del carico di incendio, valutazione qualitativa del rischio di incendio
- Presentazione di deroghe
- Progettazione di impianti quali:
- impianti idrici antincendio ad idranti e/o naspi
- impianti automatici di spegnimento ad acqua (sprinkler) impianti di spegnimento a gas chimico o inerte
- impianti automatici di rivelazione fumo, calore, gas, fiamma ed allarme manuale incendio
- impianti automatici di evacuazione fumo e calore (ENFC)
- Redazione di Pratiche e modulistica ai fini della presentazione della SCIA antincendio
- Redazione di Certificazioni REI
- Pratiche per le attività soggette a verifica da parte della Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi)
- Prove, verifiche e collaudo di impianti idrici antincendio ad idranti e naspi, sprinkler, impianti automatici di rivelazione fumo, calore, gas, impianti di evacuazione fumo e calore
- Valutazione Rischio Incendio
- Redazioni Piani di Emergenza Aziendale
- Gestione delle prove di evacuazione
- Controlli periodici di Prevenzione Incendi sui mezzi e sistemi antincendio e compilazione dell’apposito registro (DPR 151/11 e DM 01/09/2021)
- Corsi di formazione addetti antincendio
Il nuovo decreto è fondato sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi dei titolari vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Il nuovo regolamento prevede un elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio anziché la dimensione o il grado di complessità che caratterizza l’attività stessa.
Il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali passati procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.
Grazie alle distinte categorie, A, B e C, è possibile effettuare una variazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:
- nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
ES: Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW).
- nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’;
ES: Attività 34.1.B: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg
- nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’;
ES: Attività 66.4.C: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto
In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l’eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.
Per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi è stato emanato D.M.I 7 agosto 2012.